IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268
del 12 marzo 2003, recante «Primi interventi urgenti per fronteggiare
i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni
23, 24 e 25 gennaio 2003 nel territorio della regione Molise;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3315
del  2 ottobre  2003,  recante  «Disposizioni  urgenti  di protezione
civile»;
  Considerato  che  in relazione al contesto critico in rassegna sono
venute  meno  le  condizioni richieste dalla citata legge n. 225/1992
per  la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza,
venuto a cessare il 1° febbraio 2005;
  Considerato,  tuttavia,  che  permane  una  diffusa  situazione  di
criticita',  sicche'  occorre  adottare  ogni iniziativa utile per il
completamento  degli  interventi  in  atto,  anche  in un contesto di
necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo;
  Ritenuto  che  la  predetta situazione, suscettibile di determinare
gravi   pregiudizi   alla  collettivita',  puo'  essere  fronteggiata
avviando  ogni  iniziativa  utile  per  scongiurare il verificarsi di
ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose,
anche  assicurando  continuita'  alle  attivita'  poste  in essere in
regime  straordinario  e  finalizzate  al  superamento  del  contesto
critico in esame;
  Vista  la  nota del 19 gennaio 2005, con cui la regione Molise, nel
prendere   atto  dell'impossibilita'  di  procedere  ad  un'ulteriore
proroga  dello  stato  di  emergenza  ha,  peraltro, rappresentato la
necessita'  di procedere al definitivo completamento degli interventi
finalizzati  al  superamento della crisi in atto nel territorio della
regione Molise;
  Ravvisata l'esigenza di disciplinare le ulteriori fasi realizzative
delle  opere  e  degli interventi finalizzati a dare continuita' alle
azioni  intraprese  in  regime  straordinario,  nonche' conseguire il
definitivo superamento del contesto critico in rassegna;
  Ritenuto,  quindi,  necessario, adottare un'ordinanza di protezione
civile  ex  art.  5,  comma  3,  della legge n. 225 del 1992, con cui
disciplinare   gli   interventi   necessari   al  definitivo  rientro
nell'ordinario;
  Acquisita l'intesa della regione Molise;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Il Presidente della regione Molise, Commissario delegato ex art.
1  dell'ordinanza  di  protezione  civile  n. 3268 del 12 marzo 2003,
provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione
ed  al  completamento,  entro  e  non oltre il 31 gennaio 2006, delle
iniziative  gia'  programmate per il superamento del contesto critico
di  cui  in  premessa,  ivi  comprese quelle di cui all'art. 15 della
medesima ordinanza.
  2.  Il  Commissario delegato e' autorizzato ad erogare contributi a
favore  dei  proprietari di immobili distrutti a seguito degli eventi
di  cui  alla  presente ordinanza e non ripristinabili in sito, sulla
base  di  un  apposito  piano predisposto dal Commissario delegato da
sottoporre   alla  successiva  approvazione  del  Dipartimento  della
protezione  civile,  con  il  quale  verranno definiti, in termini di
rigorosa  perequazione,  i  criteri e le modalita' per la concessione
dei contributi in rassegna.
  3.  Il  Commissario  delegato e', altresi', autorizzato ad assumere
iniziative  volte  al  reperimento  di  una sistemazione alloggiativa
alternativa  anche  a  favore  dei nuclei familiari la cui abitazione
principale,   abituale  e  continuativa,  pur  non  rientrando  nella
fattispecie  di  cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3268/2003, si trovi
in  una  condizione  di  oggettiva  non fruibilita', da accertarsi ad
opera  del  medesimo  Commissario  delegato,  per  cause direttamente
riconducibili   agli   eventi  meteorologici  di  cui  alla  presente
ordinanza.
  4.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  di cui al comma 1, il
Commissario  delegato  si  avvale  dell'opera  di  soggetti attuatori
all'uopo  nominati,  cui  affidare  specifici  settori di intervento,
sulla  base  di  specifiche  direttive  ed  indicazioni impartite dal
medesimo  Commissario  delegato,  nonche'  della collaborazione degli
uffici  regionali,  degli  enti  locali  anche  territoriali  e delle
amministrazioni periferiche dello Stato.
  5.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  al  comma 1, il
Commissario  delegato  e' autorizzato ad avvalersi del personale gia'
operante presso la struttura commissariale ai sensi dell'ordinanza n.
3268/2003   citata   in   premessa,  ricorrendone  le  condizioni  di
necessita'  e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, anche
con  riferimento  a  quanto  previsto  dall'art.  40,  comma  1,  del
Contratto  collettivo  nazionale di lavoro del personale del comparto
delle regioni e degli enti locali del 22 gennaio 2004.